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Codice di Procedura Civile

Art. 640 — Rigetto della domanda

ELI /it/codice-procedura-civile/art/640parte di Codice di Procedura Civile
Art. 640. (Rigetto della domanda). Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

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