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Codice di Procedura Civile

Art. 62 — Attivita' del consulente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/62parte di Codice di Procedura Civile
Art. 62. (Attivita' del consulente). Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

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