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Codice di Procedura Civile

Art. 61 — Consulente tecnico

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Art. 61. (Consulente tecnico). Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del regolamento al presente codice.

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