Codice di Procedura Civile
Art. 613 — Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione
Art. 613. (Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione). L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
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