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Codice di Procedura Civile

Art. 612 — Provvedimento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/612parte di Codice di Procedura Civile
Art. 612. (Provvedimento). Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalita' dell'esecuzione. Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

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