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Codice di Procedura Civile

Art. 558 — Limitazione dell'espropriazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/558parte di Codice di Procedura Civile
Art. 558. (Limitazione dell'espropriazione). Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione puo' applicare il disposto dell'articolo 496, oppure puo' sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

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