Codice di Procedura Civile
Art. 557 — Deposito dell'atto di pignoramento
Art. 557. (Deposito dell'atto di pignoramento). L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore delle ipoteche. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore delle ipoteche. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.
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