Codice di Procedura Civile
Art. 540 — Pagamento del prezzo e rivendita
Art. 540. (Pagamento del prezzo e rivendita). La vendita all'incanto si fa per contanti. Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
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