Codice di Procedura Civile
Art. 539 — Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Art. 539. (Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento). Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
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