Codice di Procedura Civile
Art. 527 — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione
Art. 527. (Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione). Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo comma il creditore pignorante ha facolta' di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
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