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Codice di Procedura Civile

Art. 526 — Facolta' dei creditori intervenuti

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Art. 526. (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

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