Codice di Procedura Civile
Art. 522 — Compenso del custode
Art. 522. (Compenso del custode). Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina. Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
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