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Codice di Procedura Civile

Art. 521 — Nomina e obblighi del custode

ELI /it/codice-procedura-civile/art/521parte di Codice di Procedura Civile
Art. 521. (Nomina e obblighi del custode). Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del pretore e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593.

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