Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 465
Codice di Procedura Civile

Art. 465 — Giudice d'appello

ELI /it/codice-procedura-civile/art/465parte di Codice di Procedura Civile
Art. 465. (Giudice d'appello). L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450. Si applica la disposizione dell'articolo 453.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 464 Art. 466 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.