Codice di Procedura Civile
Art. 464 — Rinvio
Art. 464. (Rinvio). Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma. Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443. Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.
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