Codice di Procedura Civile
Art. 456 — Pronuncia dei consulenti tecnici
Art. 456. (Pronuncia dei consulenti tecnici). I consulenti tecnici decidono secondo equita'. Il lodo deve essere depositato, a pena di nullita', nel termine di cui all'articolo precedente, nella cancelleria dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed e' dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale. Contro il decreto che nega l'esecutorieta' e' ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell'articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.
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