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Codice di Procedura Civile

Art. 455 — Arbitrato dei consulenti tecnici

ELI /it/codice-procedura-civile/art/455parte di Codice di Procedura Civile
Art. 455. (Arbitrato dei consulenti tecnici). Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti. Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.

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