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Codice di Procedura Civile

Art. 408 — Decisione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/408parte di Codice di Procedura Civile
Art. 408. (Decisione). Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata e' del conciliatore, di lire centocinquanta se e' del pretore, di lire trecento se e' del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.

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