Codice di Procedura Civile
Art. 407 — Sospensione dell'esecuzione
Art. 407. (Sospensione dell'esecuzione). Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito, esclusa la necessita' di sentire il pubblico ministero.
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