Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 407
Codice di Procedura Civile

Art. 407 — Sospensione dell'esecuzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/407parte di Codice di Procedura Civile
Art. 407. (Sospensione dell'esecuzione). Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito, esclusa la necessita' di sentire il pubblico ministero.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 406 Art. 408 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.