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Codice di Procedura Civile

Art. 391 — Pronuncia sulla rinuncia

ELI /it/codice-procedura-civile/art/391parte di Codice di Procedura Civile
Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia). Sulla rinuncia la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza. L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, dispone la restituzione del deposito e condanna il rinunciante alle spese. L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo. La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

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