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Codice di Procedura Civile

Art. 390 — Rinuncia

ELI /it/codice-procedura-civile/art/390parte di Codice di Procedura Civile
Art. 390. (Rinuncia). La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

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