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Codice di Procedura Civile

Art. 388 — Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

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Art. 388. (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). Copia del dispositivo della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.

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