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Codice di Procedura Civile

Art. 387 — Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

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Art. 387. (Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile). Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.

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