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Codice di Procedura Civile

Art. 352 — Rimessione della causa al collegio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/352parte di Codice di Procedura Civile
Art. 352. (Rimessione della causa al collegio). L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190. La discussione e' preceduta dalla relazione dell'istruttore.

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