Codice di Procedura Civile
Art. 351 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, puo' chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a se', e decide con ordinanza, che e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano in ogni caso al ricorso previsto nell'articolo 284.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.