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Codice di Procedura Civile

Art. 351 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

ELI /it/codice-procedura-civile/art/351parte di Codice di Procedura Civile
Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, puo' chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a se', e decide con ordinanza, che e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano in ogni caso al ricorso previsto nell'articolo 284.

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