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Codice di Procedura Civile

Art. 346 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

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Art. 346. (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte). Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

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