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Codice di Procedura Civile

Art. 345 — Domande ed eccezioni nuove

ELI /it/codice-procedura-civile/art/345parte di Codice di Procedura Civile
Art. 345. (Domande ed eccezioni nuove). Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono pero' domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice, le parti non possono proporre nuove eccezioni, produrre documenti e chiedere l'ammissione di mezzi di prova. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio.

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