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Codice di Procedura Civile

Art. 321 — Conciliazione in sede non contenziosa

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Art. 321. (Conciliazione in sede non contenziosa). L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

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