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Codice di Procedura Civile

Art. 320 — Tentativo di conciliazione nell'ipotesi di costituzione delle parti in cancelleria

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Art. 320. (Tentativo di conciliazione nell'ipotesi di costituzione delle parti in cancelleria). Se la costituzione avviene in cancelleria a norma dell'articolo 314, il conciliatore puo' convocare le parti e, qualora si presentino, cerca di conciliarle. Se la conciliazione riesce, se ne fa processo verbale a norma dell'articolo 185 ultimo comma.

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