Codice di Procedura Civile
Art. 311 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
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