Codice di Procedura Civile
Art. 310 — Effetti dell'estinzione del processo
Art. 310. (Effetti dell'estinzione del processo). L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.