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Codice di Procedura Civile

Art. 310 — Effetti dell'estinzione del processo

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Art. 310. (Effetti dell'estinzione del processo). L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

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