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Codice di Procedura Civile

Art. 308 — Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza

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Art. 308. (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 179 secondo comma.

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