Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 307
Codice di Procedura Civile

Art. 307 — Estinzione per inattivita' delle parti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/307parte di Codice di Procedura Civile
Art. 307. (Estinzione per inattivita' delle parti). Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi hanno proceduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione e' dichiarata con ordinanza, anche d'ufficio. Tuttavia se il processo e' stato proseguito o riassunto fuori del termine ed e' intervenuta sentenza o e' stata data esecuzione a una ordinanza istruttoria, l'estinzione non puo' essere dichiarata.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 306 Art. 308 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.