Codice di Procedura Civile
Art. 307 — Estinzione per inattivita' delle parti
Art. 307. (Estinzione per inattivita' delle parti). Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi hanno proceduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione e' dichiarata con ordinanza, anche d'ufficio. Tuttavia se il processo e' stato proseguito o riassunto fuori del termine ed e' intervenuta sentenza o e' stata data esecuzione a una ordinanza istruttoria, l'estinzione non puo' essere dichiarata.
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