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Codice di Procedura Civile

Art. 265 — Giuramento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/265parte di Codice di Procedura Civile
Art. 265. (Giuramento). Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241. Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

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