Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 264
Codice di Procedura Civile

Art. 264 — Impugnazione e discussione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/264parte di Codice di Procedura Civile
Art. 264. (Impugnazione e discussione). La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo. Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In ogni caso il giudice puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 263 Art. 265 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.