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Codice di Procedura Civile

Art. 259 — Modo dell'ispezione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/259parte di Codice di Procedura Civile
Art. 259. (Modo dell'ispezione). All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il pretore a norma dell'articolo 203.

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