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Codice di Procedura Civile

Art. 258 — Ordinanza d'ispezione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/258parte di Codice di Procedura Civile
Art. 258. (Ordinanza d'ispezione). L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone e' disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.

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