Codice di Procedura Civile
Art. 203 — Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale
Art. 203. (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale). Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il pretore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso. Nell'ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. Il pretore, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice istruttore prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non e' esaurita. Le parti possono rivolgere al giudice istruttore, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine.
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