Codice di Procedura Civile
Art. 202 — Tempo, luogo e modo dell'assunzione
Art. 202. (Tempo, luogo e modo dell'assunzione). Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non puo' assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione. Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
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