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Codice di Procedura Civile

Art. 193 — Giuramento del consulente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/193parte di Codice di Procedura Civile
Art. 193. (Giuramento del consulente). All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verita'.

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