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Codice di Procedura Civile

Art. 192 — Astensione e ricusazione del consulente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/192parte di Codice di Procedura Civile
Art. 192. (Astensione e ricusazione del consulente). L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

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