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Codice di Procedura Civile

Art. 190 — Comparse conclusionali

ELI /it/codice-procedura-civile/art/190parte di Codice di Procedura Civile
Art. 190. (Comparse conclusionali). Nel rimettere le parti al collegio, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo. Le parti, cinque giorni prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate davanti al giudice istruttore e le relative ragioni di fatto e di diritto. Questa disposizione si applica anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70.

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