Codice di Procedura Civile
Art. 189 — Rimessione al collegio
Art. 189. (Rimessione al collegio). Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e, quando siano stati assunti mezzi di prova, le invita a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'articolo 187 secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.