Codice di Procedura Civile
Art. 164 — Nullita' della citazione
Art. 164. (Nullita' della citazione). La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio. La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.
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