Codice di Procedura Civile
Art. 163 — Contenuto della citazione
Art. 163. (Contenuto della citazione). La domanda si propone mediante atto di citazione. Questo deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, quando questa non e' gia' apposta sulla stessa citazione; 7) l'invito rivolto al convenuto di costituirsi nel termine che l'attore deve indicare a norma dell'articolo 166, con l'esplicita avvertenza che, non costituendosi, sara' proceduto in sua contumacia. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
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