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Codice di Procedura Civile

Art. 152 — Termini legali e termini giudiziari

ELI /it/codice-procedura-civile/art/152parte di Codice di Procedura Civile
Art. 152. (Termini legali e termini giudiziari). I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

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