Codice di Procedura Civile
Art. 151 — Forme di notificazione ordinate dal giudice
Art. 151. (Forme di notificazione ordinate dal giudice). Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita'.
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