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Codice di Procedura Civile

Art. 120 — Pubblicita' della sentenza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/120parte di Codice di Procedura Civile
Art. 120. (Pubblicita' della sentenza). Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

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