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Codice di Procedura Civile

Art. 119 — Imposizione di cauzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/119parte di Codice di Procedura Civile
Art. 119. (Imposizione di cauzione). Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

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