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Codice di Procedura Civile

Art. 113 — Pronuncia secondo diritto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/113parte di Codice di Procedura Civile
Art. 113. (Pronuncia secondo diritto). Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'. Il conciliatore decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede le lire seicento.

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